Art. 15.
(Tutela e diritti dei delegati).

      1. Sono vietati tutti gli atti volti ad impedire o limitare l'esercizio della rappresentanza dei militari; influenzare o limitare, attraverso i rapporti gerarchici, il libero esercizio di voto; discriminare i delegati o gli ex delegati della rappresentanza dei militari.
      2. I delegati possono acquisire tutte le notizie utili all'espletamento del mandato anche attraverso la convocazione di militari. A tale fine il militare che, a titolo individuale o insieme con altri, avanza formale istanza o segnalazione al competente organo della rappresentanza, non può essere sottoposto ad alcun procedimento disciplinare o discriminatorio.
      3. I militari eletti nei COBAR e nel COCER non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse sulle materie di competenza della rappresentanza.
      4. I delegati non possono essere trasferiti senza consenso loro e del consiglio della rappresentanza dei militari a cui appartengono, ad altra sede o reparto.
      5. L'espletamento della funzione rappresentativa è riportato nella documentazione personale e costituisce titolo di merito utile, da valutare ai fini dell'avanzamento.